FIR digitale (XFIR): obblighi e modalità operative
Dal 13 febbraio 2026 è entrato in vigore il FIR digitale (XFIR), che introduce nuove modalità di gestione del Formulario di Identificazione del Rifiuto per i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI.
La disciplina distingue tra produttori iscritti e non iscritti al RENTRI e, per gli iscritti, tra diverse categorie in base al numero di dipendenti e alla tipologia di attività svolta.
Di seguito riportiamo un riepilogo operativo degli obblighi attualmente in vigore.
Produttori iscritti al RENTRI con più di 10 dipendenti
I produttori iscritti al RENTRI che generano rifiuti derivanti da:
lavorazioni industriali o artigianali
trattamento di rifiuti
fanghi da potabilizzazione o da altri trattamenti delle acque e depurazione delle acque reflue
abbattimento fumi
fosse settiche e reti fognarie
sono tenuti a utilizzare esclusivamente il FIR digitale, sia per rifiuti pericolosi sia per rifiuti non pericolosi.
Produttori iscritti al RENTRI con meno di 10 dipendenti
Per questa categoria valgono le seguenti regole:
per i rifiuti pericolosi è obbligatorio il FIR digitale;
per i rifiuti non pericolosi è possibile scegliere tra FIR cartaceo e FIR digitale.
La medesima disciplina si applica ai produttori iscritti al RENTRI che producono rifiuti nell’ambito delle attività:
- agricole, agro-industriali, silvicoltura e pesca;
- costruzione e demolizione, scavi;
- commerciali;
- di servizio;
- sanitarie.
Anche in questi casi il digitale è obbligatorio per i rifiuti pericolosi, mentre per i non pericolosi resta la facoltà di scelta.
Produttori non iscritti al RENTRI
I produttori non iscritti al RENTRI continuano a utilizzare esclusivamente il FIR cartaceo per i rifiuti non pericolosi.
Modalità di gestione: digitale o cartaceo?
La modalità di emissione del FIR è determinata dall’obbligo in capo al produttore/detentore e vincola l’intera filiera.
Se il produttore è obbligato all’emissione digitale, trasportatore e destinatario devono operare in formato digitale.
Se il produttore non è obbligato al digitale, il formulario viene gestito in formato cartaceo per tutta la filiera.
Dal 13 febbraio 2026 trasportatori e destinatari devono pertanto essere in grado di operare in entrambe le modalità, in funzione della tipologia di produttore.
Avvio del trasporto
Il produttore/detentore (o il trasportatore nei casi previsti) compila e vidima il FIR digitale tramite:
il proprio sistema gestionale;
i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI, per chi non dispone di un gestionale.
Il FIR digitale deve essere sottoscritto digitalmente dal produttore/detentore e dal trasportatore prima dell’avvio del trasporto.
La sottoscrizione avviene mediante firma elettronica qualificata, rilasciata da un prestatore di servizi fiduciari accreditato presso AgID, utilizzabile tramite applicazioni o software conformi al RENTRI (ad esempio l’applicazione fornita dal MASE o gestionali compatibili).
Conclusione del trasporto
Il destinatario:
inserisce i dati di accettazione o eventuale respingimento tramite il proprio sistema gestionale o i servizi di supporto RENTRI;
sottoscrive digitalmente il FIR al momento della presa in carico del rifiuto.
Entro due giorni lavorativi dalla presa in carico, il destinatario restituisce tramite RENTRI la copia completa del FIR firmata da tutti i soggetti coinvolti nella movimentazione.
Conservazione digitale dei dati
I produttori iscritti al RENTRI nei primi scaglioni di iscrizione devono provvedere alla conservazione digitale dei dati trasmessi, con cadenza almeno annuale, mediante sistemi certificati.
Il RENTRI non fornisce un servizio di conservazione digitale: è quindi necessario avvalersi di fornitori accreditati per la conservazione a norma.
Per ulteriori dettagli e aggiornamenti è possibile consultare le informazioni ufficiali disponibili sul portale RENTRI.
