ENTRA IN VIGORE IL FIR DIGITALE XFIR DAL 13 FEBBRAIO 2026
Dal 13 febbraio 2026 entra in vigore il Fir Digitale XFIR. Vediamo nello specifico cosa significa.
Produttori con più di 10 dipendenti
Produttori iscritti al RENTRI di rifiuti provenienti da lavorazioni industriali, artigianali o derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie
utilizzano solo il fir digitale sia per rifiuti pericolosi e non pericolosi.
Produttori con meno di 10 dipendenti
Produttori iscritti al RENTRI di rifiuti provenienti da lavorazioni industriali, artigianali o derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie
per i rifiuti pericolosi devono utilizzare il fir digitale; possono scegliere di fare il fir cartaceo o digitale per i rifiuti non pericolosi.
Produttori iscritti al RENTRI di rifiuti prodotti nell'ambito delle attività:
• agricole, agro-industriali e della silvicoltura e della pesca;
• di costruzione e demolizione, e di scavo;
• commerciali;
• di servizio;
• sanitarie
per i rifiuti pericolosi devono utilizzare il fir digitale; possono scegliere di fare il fir cartaceo o digitale per i rifiuti non pericolosi.
PRODUTTORI NON ISCRITTI AL RENTRI
Utilizzano solo il fir cartaceo per i rifiuti non pericolosi.
CARTACEO O DIGITALE?
L'obbligo in capo al produttore/detentore definisce le modalità di adempimento da
parte di tutta la filiera:
– se il produttore/detentore è obbligato all'emissione digitale del FIR, allora tutta la filiera (trasportatori, destinatari) devono gestire il FIR in formato digitale.
– se il produttore/detentore non è obbligato all'emissione digitale del FIR, la
gestione del FIR dovrà avvenire in formato cartaceo per l'intera filiera.
Dopo il 13 febbraio 2026 trasportatori e destinatari dovranno essere in grado di operare in entrambe le modalità (cartacea e digitale), in base al produttore.
I produttori di rifiuti non iscritti al RENTRI tengono il formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo.
AVVIO DEL TRASPORTO
Il produttore/detentore (o il trasportatore) compila e vidima* il FIR digitale
tramite:
• il proprio sistema gestionale;
• i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI per chi non dispone di
sistemi gestionali.
Il FIR digitale deve essere sottoscritto digitalmente dal produttore /detentore
e dal trasportatore prima dell'avvio del trasporto.
CONCLUSIONE DEL TRASPORTO
Il destinatario inserisce i dati di accettazione o respingimento tramite:
• il proprio sistema gestionale;
• i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI per chi non dispone di sistemi gestionali.
Il destinatario sottoscrive digitalmente il FIR al momento della presa in carico del rifiuto.
Il destinatario restituisce, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti, la copia completa del FIR firmato da tutti i soggetti, al produttore e a tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione tramite il RENTRI.
Per firmare digitalmente un FIR è necessario utilizzare una APP o un software certificato come l' applicazione fornita dal MASE o gestionale conforme al RENTRI e apporre la firma elettronica qualificata al documento ottenuta da un prestatore di servizi fiduciari accreditato da AgID.
I produttori che si sono iscritti al RENTRI a febbraio o a giugno-agosto (primo e secondo gruppo), devono provvedere alla conservazione dei dati trasmessi avvalendosi di sistemi certificati con cadenza almeno annuale (rentri non fornisce servizi di conservazione digitale). Vi invitiamo a contattare fornitori di tali servizi (es. Infocert, aruba ecc.) per stipulare un contratto e provvedere alla conservazione.
Per ulteriori approfondimenti vi consigliamo di consultare il sito RENTRI.
